Art. 1 – Denominazione.
E’ costituita un’Associazione apartitica ed aconfessionale senza scopo di lucro tra i Centri operanti nel settore socio-sanitario che erogano prestazioni e servizi in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, portante la denominazione
“ASPAT – ASSOCIAZIONE SANITA’ PRIVATA ACCREDITATA TERRITORIALE” Che, nel presente statuto, viene indicata per brevità con la parola Associazione.
Art. 2 – Sede e durata.
L’Associazione ha la sua sede in Napoli, al Centro Direzionale is. E3. L’Associazione puo articolare la propria attivita in sezioni regionali e provinciali. Le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni saranno fissate da apposito regolamento.
La durata dell’Associazione e illimitata.
Art. 3 – Finalità essenziali.
- Tutela i diritti e le legittime aspettative degli Associati;
- Assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle
amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi
autorita giurisdizionale, nonché intrattiene rapporti con le sedi istituzionali
nazionali ed europee anche in forma di sindacato ( a mero titolo esemplificativo:
Presidenza della Repubblica, Parlamento, Ministeri, Conferenza Stato-Regioni,
Regioni, AA.SS.LL, Universita, Ordini Professionali, Agenzie Sanitarie, sindacati di
categoria, ecc.); al fine anche di collaborare alle soluzioni dei problemi del
settore; - Provvede alla individuazione e designazione di propri rappresentanti in tutti gli
enti, organismi, consigli che prevedano, richiedano e ammettano tale
rappresentanza; - Sviluppa la qualificazione degli associati, effettuando analisi e studi di settore al
fine di sostenere l’ottimale inserimento dei propri iscritti nell’organizzazione
sanitaria nazionale, regionale e locale e compie, in tal senso, ogni attivita utile
allo scopo; - Promuove l’attivita di ricerca (quella scientifica per il tramite del proprio
Comitato Scientifico), l’assistenza, la divulgazione nel settore ove operano gli
associati, nelle forme a tal fine ritenute piu idonee, anche attraverso
l’organizzazione di convegni ed altri eventi, corsi e seminari di formazione,
pubblicazione di studi, attivita editoriali, ecc.; il tutto nell’intento di affermare il
ruolo della sanita privata accreditata e potenziare, al tempo stesso, le capacita di
penetrazione di mercato delle strutture associate; - Cura il deposito, nei modi di legge, nonché la titolarita di marchi, simboli e segni
figurativi connessi all’attivita del proprio settore industriale; - Stipula accordi e convenzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, con il
Servizio Sanitario Regionale, istituzioni, enti pubblici e privati, mutue ed
assicurazioni, professionisti, nonché sottoscrive contratti nazionali di lavoro,
regolamentanti il rapporto tra le istituzioni sanitarie private accreditate ed il
personale dipendente e a rapporto di collaborazione; - Compie ogni altra attivita necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei
propri scopi, cosi pure, aderisce ad associazioni, organismi ed enti che
perseguono finalita simili o complementari, al fine di concludere accordi di
collaborazione che prevedano l’integrazione delle attivita e le modalita sinergiche
di svolgimento di esse.
L’Associazione svolge la sua attivita secondo le norme previste nel presente statuto e
per quanto non previsto, secondo le norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.
Art. 4 – Adesione all’Associazione – Diritti e doveri dei soci – Il numero dei soci e’ illimitato.
Possono essere soci persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti anche no profit, operanti nel settore socio-sanitario in regime di accreditamento. I predetti soggetti, che intendono aderire all’Associazione devono presentare una domanda che deve essere redatta secondo il modello predisposto dall’Associazione. Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile dello stesso.
Qualora la domanda venisse respinta per particolari ragioni che ostino il suo accoglimento, il Consiglio Direttivo ne da comunicazione per iscritto all’interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione di diniego, ha facolta di ricorrere al Collegio dei Probiviri. Quest’ultimo emana la sua inappellabile decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
I soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari e Onorari. Sono fondatori i soggetti che partecipano alla costituzione dell’Associazione con il versamento dei fondi necessari per l’avviamento dell’esercizio delle attivita sociali ed in tal senso la quota iniziale e distinta dalla sottoscrizione degli altri soci.
Sono soci ordinari tutti gli altri associati che contribuiscono all’attivita dell’associazione mediante il versamento della quota annuale. Sono soci onorari quei cittadini che abbiano portato lustro al settore proprio di riferimento per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, imprenditoriale; essi possono partecipare alle iniziative dell’associazione ed esprimere pareri nell’ambito della propria competenza, ma non hanno diritto di voto.
L’associato e tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente statuto. Ha diritto di partecipare alle Assemblee generali e di avere, da parte degli organi dell’Associazione, l’assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute. Un associato, oltre ad essere tenuto, all’osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha, comunque, l’obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell’Associazione e non puo compiere atti incompatibili con l’appartenenza ad essa. L’associato puo recedere dall’Associazione.
Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il tardivo recesso, implica, comunque, il pagamento della quota associativa per l’anno successivo. Un associato puo essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione (fermo il diritto dell’associazione di recuperare le somme dovute). L’espulsione e dichiarata, per accertata inadempienza, dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata. Avverso il provvedimento di espulsione l’associato puo proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, in modo inappellabile, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. [/accordion]
Art. 5 – Organi dell’Associazione – Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Scientifico
- Lo Staff Esecutivo
- Il Coordinatore Regionale
- Il Tesoriere
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
Art. 6 – L’assemblea dei soci.
L’Assemblea Generale dei soci e costituita dai legali rappresentanti o loro delegati delle strutture associate. L’Assemblea e ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce, almeno una volta all’anno, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, ne abbia il potere-dovere di convocarla.
L’Assemblea puo essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci faccia richiesta iscritta al Presidente di convocazione dell’Assemblea, questi la deve convocare entro dieci giorni.
La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, provvede il Presidente del Collegio dei Revisori. La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’assemblea mediante lettera, fax, e – mail o, anche, consegnata a mano a ciascun socio.
L’avviso deve contenere l’indicazione della data e del luogo della riunione, l’ordine del giorno, l’ora della prima e della seconda convocazione.
La seconda convocazione puo essere fissata anche nella stessa giornata in ora diversa. In caso di urgenza il termine della convocazione puo essere ridotto a cinque giorni. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha luogo presso la sede designata. L’intervento di ciascun socio puo avvenire anche mediante qualsiasi mezzo di tele – videocomunicazioni, ove espressamente previsto nella convocazione.
Art. 7 – Voto, validità e poteri dell’assemblea.
Hanno diritto al voto in assemblea i soli soci fondatori ed ordinari che risultano iscritti nel libro dei soci, ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci e quindi cumulare più di tre deleghe. Può essere istituito il sistema di voto per corrispondenza.
Il sistema di votazione è quello dell’appello nominale, salva diversa deliberazione dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali (maggioranza assoluta) dell’Associazione. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati a maggioranza semplice, ai sensi dell’art. 21 c.c. Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate dalla metà più uno dei voti totali dell’Associazione. Quella relativa all’eventuale scioglimento dell’Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.
L’ Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
- In sede ordinaria
- Determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la
risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati; - Elegge il consiglio direttivo, il collegio dei Revisori e il collegio dei Probiviri;
- Elegge il Presidente;
- Approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento
posto all’ordine del giorno; - in sede straordinaria: delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all’eventuale
scioglimento dell’Associazione.
Art. 8 – Il Presidente.
Il Presidente dell’Associazione e eletto tra i soci dell’Assemblea Generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attivita dell’Associazione, e ne e responsabile. In particolare:
- Sovrintende all’attivita degli organi associativi e li controlla;
- Promuove e vigila l’attivita dei servizi e degli uffici;
- Presiede il Consiglio Direttivo e lo Staff Esecutivo, distribuendo all’interno di
quest’ultimo tutte le deleghe necessarie ai fini dell’espletamento degli obiettivi
preposti; - Rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, di ogni ordine e grado,
ed ha la firma sociale con facolta di nominare procuratori per singoli atti.
In caso di suo impedimento temporaneo o di mancanza o comunque di urgenza,
l’incarico di Vicario viene attribuito al Coordinatore Regionale che svolge funzioni di
sostituzione generale del Presidente.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un massimo di venti membri, tutti eletti dall’Assemblea generale con inderogabile obbligo, nell’ambito di tale designazione, di rappresentare sia tutte le Branche delle macroaree assistenziali sia tutte le provincie costituenti l’ambito territoriale. A tal fine è prevista l’istituzione della figura del Consigliere Provinciale, legato al proprio territorio di appartenenza, le cui funzioni saranno esplicitate all’interno dell’istituendo regolamento. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione bimestrale. La convocazione, avverrà normalmente mediante lettera da consegnare a mano o fax, contenente l’ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide, se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto e non è ammessa alcuna delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso del triennio di consiliatura venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti membri hanno facoltà di integrare il Consiglio attraverso la cooptazione di soci, la cui modalità di designazione avverrà a maggioranza semplice. La sola sostituzione dei Consiglieri Provinciali avverrà con preferenza territoriale. Nel caso di dimissioni che superino la maggioranza assoluta dei membri componenti, comporterà la convocazione dell’Assemblea generale a carattere di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo :
- Determina, la politica associativa nell’ambito degli indirizzi generali e
programmatici deliberati dall’Assemblea, perseguendo gli scopi sociali; - Nomina, su proposta del Presidente, nel suo seno, il Coordinatore Regionale, il
Segretario ed il Tesoriere; - Designa, tra i Soci, i rappresentanti dell’Associazione presso tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta, od opportuna, la presenza dell’Associazione stessa;
- Esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre
all’ulteriore approvazione dell’Assemblea; - Esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dallo Staff Esecutivo, da sottoporre all’ulteriore approvazione dell’Assemblea,
unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi; - Rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a
particolari questioni che potessero sorgere tra l’Associazione e i Soci.
Art. 10 – Il Comitato Scientifico.
L’Associazione , per gli scopi di cui all’art. 3, istituirà, un Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico sara composto da un minimo di sette membri, tali membri assumono la carica di soci onorari, tra quest’ultimi sara eletto un Presidente che avra la rappresentanza del Comitato Scientifico nei confronti degli altri organi statutari dell’Associazione. Fanno parte del Comitato Scientifico tutti i professionisti, non solo dell’area medica e del comporto privato, segnalati dagli associati, che hanno particolari e riconosciute doti di competenze ed esperienza attinenti alle finalita dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico, una volta costituito, avra la facolta di redigere un proprio regolamento che dovra essere sottoposto al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
Qualsiasi deliberazione, decisione o proposta che avverra in seno al Comitato Scientifico deve prevedere sinergie disciplinari con membri designati dallo Staff Esecutivo, quest’ultimo valutati i requisiti di compatibilita finanziaria delle iniziative proposte, si obbliga a ratificare le istanze nell’ambito del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico e un organo di consulenza e non potra avere alcuna partecipazione per tramite dei propri membri al Consiglio Direttivo e a tutte le fasi decisionali dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico (solo a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) dovrà:
- Elaborare studi, ricerche e consulenze nei vari settori e aree di interesse degli
associati, favorendo l’orientamento, l’approfondimento e la formazione degli
stessi e dei loro dipendenti e collaboratori; - Effettuare studi e ricerche per l’individuazione di nuove metodiche e tecnologie
finalizzate all’ampliamento delle opportunita professionali e lavorative; - Proporre, organizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento;
- Istituire borse di studio;
- Fornire consulenza nei settori di competenza al Network associativo;
- Costituire gruppi di studio per patologia e per specifici settori al fine di elaborare criteri orientativi diagnostico-terapeutici validati;
- Curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, di materiale
didattico, nonché di riviste scientifiche ed effettuare qualsiasi iniziativa
editoriale anche on line che possa contribuire alla divulgazione di contenuti
scientifici utili agli associati ed all’affermazione della sanita privata accreditata
territoriale;
Il Comitato Scientifico puo operare e cooperare con Università, Istituzioni Scientifiche, fondazioni, centri studi , AA.SS.LL. , con personalità e professionisti, sia in Italia sia all’Estero.
Art. 11 – Lo Staff Esecutivo.
Lo Staff Esecutivo e composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, dal Coordinatore Regionale, dal Tesoriere, dal Segretario e da membri nominati dal Presidente tra i Soci in ordine alla definizione delle deleghe di competenza da attribuire. Per l’espletamento di tali funzioni il Presidente, ferma rimanendo la responsabilita collegiale dello Staff Esecutivo, assegna ai componenti di esso la direzione di specifici settori di attivita associativa, identificati per materie. Lo Staff Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e si potra riunire, anche su richiesta di almeno tre membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario. Lo Staff Esecutivo in relazione alla complessiva attività svolta redigera relazioni semestrali dandone disponibilita agli organi statutari e agli associati. Lo Staff Esecutivo puo essere convocato a mezzo lettera fax e-mail, sms ed in autoconvocazione. Il Presidente qualora lo ritenesse necessario, per motivi urgenti, puo avvalersi della convocazione ad horas con i mezzi che riterra piu opportuni.
Lo Staff Esecutivo:
- Realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate,
nella rispettiva competenza, dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo; - Coordina l’opera del tesoriere per tutta la gestione economica/finanziaria,
impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell’anno, in caso
di assoluta necessita ed urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di
spesa; - Propone al Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa annuale, da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale in uno al bilancio preventivo; - Costituisce commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, sindacale ed economica, e ne designa, tra i soci, i componenti, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati e/o segnalati dal Comitato Scientifico;
- Autorizza il Presidente ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e
procuratori e, a tal fine dispone gli eventuali contributi straordinari;
Art. 12 – Il Coordinatore Regionale, il Tesoriere ed Il Segretario.
Il Coordinatore Regionale, il Tesoriere ed il Segretario sono membri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.
Il Coordinatore Regionale collabora in stretta correlazione con il Presidente e gli altri organi preposti in base a precise deleghe. Coordina l’attivita dei servizi e degli uffici della sede regionale. Svolge funzione di Vicario della Presidenza.
Il Tesoriere affianca il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell’Associazione e vigila sugli atti amministrativi e sulla politica finanziaria dell’Associazione. Riscuote le quote associative, le versa sul conto corrente bancario intestato all’Associazione. Gli eventuali titoli di pagamento possono essere con firma disgiunta del Presidente ed il Tesoriere. Il Presidente ed il Tesoriere, potranno all’occorrenza rilasciare delega per le operazioni di banca al Vicario Coordinatore regionale.
Il Segretario affianca il Presidente e collabora con lui per il raggiungimento degli scopi sociali. Vigila sul rispetto dello Statuto e sull’applicazione del Regolamento.
Cura inoltre la tenuta dei verbali delle sedute degli Organi Regionali, la relativa raccolta e catalogazione, il rilascio delle copie stesse, predispone e firma i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei revisori e composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarita formale e sostanziale della contabilita, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il Presidente del Collegio, in caso di inerzia da parte del Presidente dell’Associazione, provvede a convocare l’assemblea generale dei soci.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea nomina, anche tra i non soci, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri e presieduto dal piu anziano di eta. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere all’interno dell’Associazione e negli altri casi previsti dal presente statuto. Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalita, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione e pronunziata secondo equita, va adottata a maggioranza ed e inappellabile. L’appartenenza al Collegio e incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione. L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione della presente norma ad ogni effetto.
Art. 15 – Bilanci.
Un esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina Il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dallo Staff Esecutivo, su proposta del Tesoriere, il consuntivo dell’anno precedente e il preventivo dell’anno in corso, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti se istituito, con la relazione del Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno quaranta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve discuterne e devono essere depositati presso la Sede almeno quindici giorni prima di tale data. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di prenderne visione.
Art. 16 – Fondi dell’ Associazione.
I fondi dell’Associazione sono costituiti dalle quote degli associati, dalle erogazioni di terzi a titolo di liberalita e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attivita patrimoniali.
Art. 17 – Quote Sociali.
La quota sociale è annuale. La quota deve essere versata alla Sede dell’Associazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Art. 18 – Norma di Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.